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INCENTIVI ALL'IMPRENDITORIA AGRICOLA
CASSA PER LA PROPRITA' CONTADINA
Di seguito verranno illustrate sommariamente le principali modalitā di intervento della Cassa per la formazione della proprietā contadina.
Per maggiori approfondimenti, e se si desidera attivare un'operazione di acquisto o di vendita di un'azienda agricola č possibile rivolgersi ai nostri uffici.
La Cassa per la formazione della proprietā contadina
(Ente di Diritto Pubblico) favorisce in tutto il territorio nazionale, la formazione e l'ampliamento della
proprietā diretto coltivatrice, nell'osservanza della programmazione economica Nazionale, Regionale e del Ministero dell'Agricoltura,
in coerenza con i programmi di sviluppo agricolo.
Come previsto dallo Statuto adotta piani di riordino e ricomposizione fondiaria, favorisce la formazione, lo sviluppo e l'ampliamento della proprietā
coltivatrice nel Sud e nelle aree depresse del Centro - Nord.
Vengono curate dalla Cassa, non solo le attivitā direttamente agricole, ma anche quelle in qualche modo connesse con l'attivitā agricola
quali l'agriturismo e l'acquacoltura.
Per lo svolgimento della propria attivitā, la Cassa:
- Acquista terreni, procede alla lottizzazione e li rivende agli agricoltori singoli ed associati ed a cooperative agricole di conduzione;
- Agevola attivitā, ai sensi dell'Art. 30 della legge 590/65, intese a realizzare il miglioramento delle aziende costituite con il proprio
intervento, mediante
- Prestazione di garanzie fidejussorie nelle operazioni di credito agrario agevolato di miglioramento;
- Finanziamenti agevolati per l'attuazione di operazioni di miglioramento;
- Assistenza tecnica e finanziaria per iniziative di innovazione tecnologica.
- interviene (L.97/94) a favore dei giovani che acquistano terreni in zone montane.
Dopo l'esame delle iniziative proposte, viene disposta l'effettuazione di un sopralluogo tecnico per valutare le possibilitā di intervento della Cassa; la delibera adottata viene comunicata alla ditta ed eventualmente la Cassa
procede all'acquisto dei terreni a cancello aperto (Senza scorte) e procedendo al pagamento del prezzo.
Contestualmente viene effettuata la rivendita dei terreni, con riserva di proprietā a favore della Cassa ai coltivatori diretti od alle cooperative.
Questi restituiscono il costo sostenuto dalla Cassa in trenta rate mensili, corrispondenti al 6% del prezzo di rivendita e con vincolo di indivisibilitā trentennale.
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